Trasporto di cose: rapporto tra il conducente e il proprietario del veicolo
Durante la guida di qualsiasi veicolo destinato al trasporto di cose per conto di terzi, i conducenti devono portare al seguito documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale stanno prestando servizio presso l’impresa di trasporto.
Il Ministero dell’Interno aveva evidenziato che: «Qualora il conducente risulti sprovvisto, a qualsiasi controllo su strada, di tale documentazione, l’organo accertatore inviterà, con raccomandata A.R. ai sensi dell’articolo 12 comma 3 del D.M. 22 maggio 1998, n. 212, l’impresa dalla quale dipende a fornire, entro 30 gg. dal ricevimento dell’intimazione, all’ufficio competente per territorio al quale l’agente appartiene, la prova del rapporto di lavoro tra il conducente e l’azienda.”
Tutto questo è specificato con la circolare n. 300/A/2/32497/108/13/2 del 23 marzo 2001 recante: Controlli sui conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci per conto terzi.
Nel caso in cui non pervenga risposta entro tale termine, l’organo accertatore segnalerà l’impresa all’Ispettorato provinciale del Lavoro e all’Albo degli Autotrasportatori per le opportune verifiche.