Bollo auto su massa rimorchiabile e non su rimorchio
La tassa di proprietà è dovuta se sulla carta di circolazione è annotata “la massa rimorchiabile”, a prescindere dall’esistenza del rimorchio.
E’ quanto conferma la Corte di Cassazione con una nuova sentenza in cui chiarisce che sono obbligati al pagamento della tassa di proprietà tutti quei veicoli che sul libretto hanno l’annotazione “massa rimorchiabile”. Tale annotazione è naturalmente il presupposto sine qua non per poter trainare i rimorchi.
Per evitare tale tassa sulla “rimorchiabilità”, quando si cessi di usare il rimorchio, è necessario chiedere un aggiornamento della carta di circolazione (inibizione amministrativa al traino).
Qui di seguito il testo di parte della Sentenza:
– conferma la debenza della tassa automobilistica sulla massa rimorchiabile in presenza dell’annotazione di essa sulla carta di circolazione dell’autoveicolo ancorché sia dimostrata la non disponibilità di veicoli rimorchiati
– ribadisce come in presenza di una massa rimorchiabile annotata sulla carta di circolazione dell’autoveicolo, per non dovere la tassa sul rimorchiabile, occorra la formalità di inibizione amministrativa della massa rimorchiabile stessa.