I veicoli di società di leasing della CEE non aventi la sede o sede secondaria in Italia devono rilasciare all’utilizzatore un documento con titolo e durata della disponibilità del veicolo
I veicoli di aziende della Unione Europea non aventi sedi secondarie in Italia , date in leasing o in comodato a soggetti residenti in Italia, legati da un rapporto di lavoro o collaborazione con la società proprietaria/locataria, devono avere con sé una autorizzazione a condurre con indicati titolo e durata della disponibilità del veicolo.
Con Legge n.132 del 01/12/2018 è stato inserito il comma 1ter dell’art.93 del Codice della Strada: Nell’ipotesi di veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di un’impresa costituita in un altro Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nonché nell’ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un’impresa costituita in un altro Stato membro dell’Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice doganale comunitario, a bordo del veicolo deve essere custodito un documento, sottoscritto dall’intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. In mancanza di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente.
La sanzione prevista è di 250 euro, con sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo. Se entro 30 giorni non si presenta il documento richiesto, scattano le ulteriori pesanti sanzioni previste dall’art.94 del CdS.