La data di vendita di un veicolo: qual è precisamente?
L’imputazione temporale della vendita di un veicolo nuovo è fissata dalla data di consegna dello stesso , non dalla data di immatricolazione. Lo ha confermato la Cassazione.
Con sentenza del 14/12/2016 n.25691, la Corte di Cassazione ha precisato che è la data di consegna e non la data di immatricolazione che fa fede per l’imputazione temporale di una vendita di un veicolo quale componente di ricavo del reddito d’impresa. E’ stato infatto chiarito che l’immatricolazione non equivale a consegna e perciò non è fonte del presupposto per l’iscrizione del ricavo nel conto economico.
I giudici precisano che “l’immatricolazione costituisce una procedura di pubblica evidenza riservata agli autoveicoli, ma che consegue alla vendita ed alla consegna del veicolo, tanto è vero che la fase amministrativa della registrazione non costituisce obbligo a carico del concessionario, che tuttavia vi provvede al solo scopo di rendere un servizio al cliente, mantenendo l’acquirente la facoltà in quanto proprietario dell’autoveicolo di provvedervi direttamente”.