Regolarizzazione agevolata per il Bollo Auto in Lombardia

l Consiglio Regionale della Lombardia ha discusso e approvato la “Legge di Semplificazione 2016” che introduce numerose novità e importanti misure in materia di tassa automobilistica.

Regione Lombardia, con l.r. del 26 maggio 2016 n. 14, ha riaperto i termini per la definizione agevolata delle posizioni irregolari relative alla tassa automobilistica, estendendo il beneficio anche all’annualità 2015 con decorrenza 1° aprile 2016.

Il termine ultimo per effettuare i pagamenti per la regolarizzazione agevolata è il 31 ottobre 2016. Tutti i contribuenti interessati possono regolarizzare le posizioni debitorie relative ai propri veicoli tramite il pagamento degli importi corrispondenti alla sola tassa a suo tempo dovuta, senza applicazione di sanzioni, interessi e spese.

L’agevolazione è estesa a tutte le annualità dal 1999 al 2015, anche in caso di precedente emissione di rilievi, compresi gli atti di accertamento e le cartelle esattoriali di Equitalia. Sono escluse solo le cartelle esattoriali per le quali siano state già avviate azioni di carattere esecutivo (es. pignoramenti, vendite mobiliari o immobiliari).

E’ possibile invece fruire del pagamento agevolato in presenza di fermi amministrativi iscritti al PRA.
Per usufruire del beneficio non è necessario presentare alcuna istanza, ma solo provvedere al pagamento con modalità ordinaria. Limitatamente alle posizioni per cui sono già state emesse cartelle esattoriali, sarà necessario rivolgersi ad uno Studio di Consulenza Automobilistica autorizzato come Farotto srl.
A seguito del versamento, la posizione verrà automaticamente regolarizzata e, in presenza di cartelle esattoriali, Regione Lombardia provvederà a comunicare ad Equitalia lo sgravio dei ruoli coattivi con riferimento ai pagamenti eseguiti.

Decorso il termine del 31 ottobre 2016, a tutti i versamenti tardivi verranno nuovamente applicati sanzioni, interessi e spese; inoltre, saranno riattivate le procedure ordinarie per il recupero dei crediti.
Per i versamenti relativi alle annualità dal 1999 al 2014, eseguiti prima dell’11 luglio 2015, non è possibile ottenere il rimborso di quanto pagato a titolo di sanzioni e interessi.

Analogamente, per l’annualità 2015, non è possibile ottenere il rimborso di quanto pagato a titolo di sanzioni e interessi prima del 1° aprile 2016. E’ invece possibile richiedere il rimborso di quanto pagato a titolo di sanzioni e interessi per i versamenti effettuati tra il 1° aprile 2016 e il 30 maggio 2016, anche per importi inferiori a €15,01. A tal fine è necessario utilizzare l’apposita funzionalità, presente nel Portale dei Tributi (www.tributi.regione.lombardia.it), previa registrazione all’Area Personale.