Rinnovo del permesso di soggiorno

Riconoscimento della ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo.

A seguito della circolare n. 11050/M(8) del 05/08/2006 del Ministero dell’Interno, è possibile dare corso, nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno scaduto, a tutte le richieste presentate da cittadini extracomunitari a condizione che gli stessi siano muniti di:

– copia del permesso di soggiorno scaduto;

– ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo dello stesso, purchè la presentazione sia stata effettuata non oltre i sessanta giorni successivi alla scadenza precedente;

– passaporto, o carta di identità italiana, in corso di validità.