Tasse di proprietà e leasing
In vigore nuove norme relative al pagamento delle tasse di proprietà L.99 del 23/07/2009 art.7, ed in breve:
le Regioni potranno prevedere pagamenti cumulativi delle tasse di proprietà
In caso di locazione , il soggetto passivo non è il solo proprietario, ma anche “l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria” Qui di seguito il testo dell’art.7, per la legge clicca qui
Art. 7.
(Semplificazione e razionalizzazione della riscossione della tassa automobilistica per le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Al fine di semplificare e razionalizzare la riscossione della tassa dovuta su veicoli concessi in locazione finanziaria, le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a stabilire le modalità con le quali le imprese concedenti possono provvedere ad eseguire cumulativamente, in luogo dei singoli utilizzatori, il versamento delle tasse dovute per i periodi di tassazione compresi nella durata dei rispettivi contratti.
2. All’articolo 5, ventinovesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni: nel primo periodo, dopo la parola: «proprietari» sono inserite le seguenti: «, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria,»; nel terzo periodo, dopo le parole: «i proprietari» sono inserite le seguenti: «, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio, nonchè gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria».
3. La competenza territoriale degli uffici del pubblico registro automobilistico e dei registri di immatricolazione è determinata in ogni caso in relazione al luogo di residenza del soggetto proprietario del veicolo.