Trasporto bici sulle autovetture
Una vacanza in famiglia, con le biciclette trasportate con la propria vettura, è un sogno di molti, che richiede il rispetto di alcune regole fissate dal codice della strada.
Il portabici viene considerato come un semplice carico (come una valigia o un pacco), e non prevede alcun obbligo di annotazione sulla carta di circolazione, né di omologazione.
La prudenza e l’attenzione dell’utente, sono disciplinati dagli art.164 e 61 del CdS, insieme ai seguenti obblighi in relazione alla sistemazione del carico:
· avere cura di evitare la caduta o la dispersione tramite un corretto ancoraggio;
· non diminuire la visibilità al conducente;
· non compromettere la stabilità del veicolo;
· assicurare la completa visibilità dei dispositivi di illuminazione, di segnalazione visiva (luci posteriori, stop e terza luce di stop);
· non limitare la visibilità degli specchietti retrovisori interni ed esterni;
· non occultare la targa (la trasgressione è punibile) – se non visibile, non è consentito collocare una targa auto sul portabici o sulla bicicletta.
L’installazione del portabici posteriore a sbalzo, che offre il vantaggio di agevolarne il carico e lo scarico, richiede il rispetto dei regole tecniche imposte dal costruttore. Si consiglia di utilizzare strutture omologate contraddistinte dalla marcatura CE e munite di istruzioni.
In particolare, la bici montata:
· non può sporgere lateralmente per più di 30 cm. – in ogni caso se il carico è difficilmente percepibile, non può sporgere oltre la sagoma del veicolo;
· non può sporgere posteriormente per più di 3/10 della lunghezza del veicolo – in caso va segnalato il carico con cartello quadrangolare;
· se collocata sopra il veicolo, non può superare complessivamente i 4 metri di altezza;
. il carico non può compromettere la stabilità del mezzo.
BUON BIKE TOUR